Legge Regionale 9/2003
La L.R.9/2003 disciplina i servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie
La legge regionale n.9 del 13.5.03 individua e definisce i servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, disciplina la loro realizzazione e gestione, sancisce l’obbligatorietà del possesso dell’autorizzazione al funzionamento.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Il titolare del servizio, ai sensi dell’art.14 della suddetta legge, presenta domanda di autorizzazione al Comune dove il servizio è ubicato. La domanda deve essere inoltrata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Giunta Regionale, come stabilito alla lettera a), comma 1 dell’art.21, corredata dai relativi allegati. Nel caso di più tipologie, previste all’interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l’autorizzazione per ciascuna tipologia. Il Comune rilascia l’autorizzazione avvalendosi del parere della Commissione Tecnica Consultiva di ATS, composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali. La Commissione esprime il proprio parere entro 50 gg. dal ricevimento della documentazione e lo trasmette al Comune competente. L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 90 gg. dalla presentazione della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento regionale n.10/03, fatta salva la possibilità di richiesta di integrazioni, che sospende il termine del procedimento che riprende a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta.
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
L’accreditamento è la condizione essenziale per il convenzionamento e per l’accesso ai finanziamenti di Enti Pubblici. Per presentare domanda di Accreditamento il Servizio, già autorizzato, deve dimostrare di possedere requisiti di qualità aggiuntivi. L’accreditamento ha durata triennale e viene rinnovato a seguito di apposita richiesta. Per la domanda di accreditamento si deve utilizzare il modello predisposto dalla Giunta regionale come stabilito dall'art.23.
PERMANENZA DEI REQUISITI
Il titolare della struttura deve inviare ogni anno la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione e/o l'accreditamento o provvedere all'aggiornamento dei medesimi.
Per maggiori informazioni si consulti la legislazione regionale nella sezione Normativa - https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Infanzia-e-adolescenza#2049_Normativa-Regionale