COMUNICAZIONE
L'Ambito Territoriale Sociale XX – Comune capofila di Porto Sant'Elpidio, conformemente con le linee guida trasmesse dal Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche, precisa quanto segue.
Legge Regionale 9/2003, all'art. 6 comma 2, individua i servizi socio-educativi per l'infanzia e adolescenza determinandone i requisiti strutturali ed organizzativi necessari al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento. Ciò fa si che ogni altra attività rivolta a minori e non contemplata dalla Legge Regionale 9/2003, non possa essere in alcun modo assimilabile ai servizi socio-educativi di cui sopra.
L'autorizzazione non è invece prevista dalla normativa regionale per i servizi che, avendo carattere occasionalità, temporaneità e brevità nell’arco della giornata, vengono erogati essenzialmente intrattenere i bambini sporadicamente e solo per poche ore nell'arco della giornata per far fronte a esigenze familiari. In tale contesto ludico-ricreativo-occasionale, non vengono somministrati i pasti e non è previsto lo “spazio per il sonno”. Tali tipologie di attività, che solo in alcune Regioni sono state previste anche sul piano normativo assumendo varie denominazioni (baby parking, ludoteche, ecc...), non sono state ancora normate dalla Regione Marche.
Qualora, quindi, un servizio non dovesse presentare i caratteri sopra menzionati dovrà necessariamente essere ricondotto ai servizi socio-educativi normati e procedere quindi alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
In ogni caso il Comune provvede alla verifica della presenza di alcuni fondamentali requisiti a tutela degli utenti e degli operatori. In particolare provvede ad accertare:
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che i locali sede dell'attività siano stati costruiti nel rispetto dei requisiti in materia di edilizia ed urbanistica (permesso di costruire, destinazione d’uso, ecc..);
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la sicurezza degli impianti (elettrici, idrici, riscaldamento), delle attrezzature e mobili presenti;
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l'osservanza della normativa sulla prevenzione incendi;
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il rispetto della normativa igienico sanitaria e sulla salubrità degli ambienti;
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l'assenza delle barriere architettoniche;
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la verifica dei requisiti morali del titolare e delle persone operanti con i bambini.
La vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, sia autorizzati che non autorizzati, è esercitata dal Comune ove è ubicato il servizio e dall'Ambito Territoriale Sociale XX. Il Comune può anche avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per il territorio, per la vigilanza igienico-sanitaria delle strutture.